Decreto Dignità e pubblicità del gioco
Il Decreto Dignità è il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che all’articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, su qualunque mezzo. Nel gioco online il nome indica quasi sempre questo divieto, anche se il decreto contiene norme sul lavoro. La competenza sulle contestazioni spetta all’AGCOM, che nel 2019 ha fissato le proprie linee guida con la delibera 132/19/CONS.

Cosa vieta l'articolo 9 del decreto-legge 87/2018
Il comma 1 dell’articolo 9 elenca i mezzi in modo volutamente ampio: manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, stampa, affissioni e canali informatici, digitali e telematici, social media compresi. Dal 1° gennaio 2019 il divieto copre anche le sponsorizzazioni di eventi, programmi, prodotti o servizi, insieme alle citazioni visive e acustiche del marchio di gioco.
Le esclusioni sono poche e tassative.
Restano fuori dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per i contratti pubblicitari già in corso al 14 luglio 2018 si è applicata la disciplina precedente fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno da quella data, secondo il dossier della Camera dei deputati.
Le linee guida della delibera 132/19/CONS separano la comunicazione promozionale da quella con finalità informativa, descrittiva e identificativa dell’offerta legale, che resta ammessa perché serve a una scelta di gioco consapevole. Il consenso dell’utente a ricevere promozioni non rende lecito un messaggio vietato, e nemmeno la sua registrazione al sito. Davanti a un bonus pubblicizzato in Italia, chiediti da quale lato del confine si trova.
Come si calcola la sanzione per ogni violazione
Il comma 2 dell’articolo 9 punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione e l’organizzatore dell’evento. La sanzione amministrativa è pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, in ogni caso non inferiore a 50.000 euro per ciascuna violazione, dopo che la conversione aveva alzato la percentuale dal 5% del testo originario.
Il minimo pesa più della percentuale. Il 20% supera i 50.000 euro solo quando il valore della pubblicità oltrepassa i 250.000 euro, e la Corte costituzionale ha rilevato che la maggior parte delle condotte sanzionate dall’AGCOM resta sotto quella soglia. Il conto finale dipende quindi dal numero di violazioni contestate: secondo la stampa di settore, nel dicembre 2023 Google Ireland ha ricevuto 2.250.000 euro per quindici condotte e Twitch Interactive Germany 900.000 euro per sei, cioè 150.000 euro ciascuna.
La sentenza della Corte costituzionale n. 172, decisa l’8 luglio 2026 e depositata il 20 ottobre 2026, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dove non consente di scendere sotto i 50.000 euro. La riduzione è ora possibile in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all’opera svolta per attenuarne le conseguenze, alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche. Il minimo resta la regola, e la Corte ha respinto la richiesta del TAR Lazio di lasciare in piedi il solo 20%, che per pubblicità di valore nullo darebbe una sanzione pari a zero.
La proposta di legge A.C. 3049, presentata alla Camera il 29 luglio 2026, prevede all’articolo 11 una sanzione del 30% con un minimo di 75.000 euro: è un testo in esame, non una norma in vigore.
Dove lo incontra il giocatore e con cosa si confonde
Per chi gioca, il divieto si vede soprattutto per sottrazione: niente spot dei concessionari in televisione, niente bonus di benvenuto sulle maglie delle squadre, niente codici promozionali nei video degli streamer. L’offerta di gioco resta raggiungibile, ma il marchio può comparire solo in forme che l’AGCOM considera informative o riferite ad attività realmente distinte dal gioco.
Su quest’ultimo punto l’Autorità è tornata con la delibera 234/26/CONS, approvata il 7 ottobre 2026, che ha messo in consultazione pubblica la modifica del paragrafo 7 delle linee guida del 2019. La bozza esclude link, banner e codici promozionali tra un sito di informazione con marchio collegato e l’offerta di gioco dello stesso gruppo, e chiede che il marchio dell’attività autonoma sia registrato per classi non legate al gioco. Finché la delibera finale non viene adottata, resta applicabile il paragrafo 7 nella versione del 2019.
L’equivoco più frequente riguarda la licenza.
Il Decreto Dignità regola la pubblicità e non dice nulla su chi sia autorizzato a offrire gioco in Italia, materia che dipende dalle concessioni ADM e dal riordino del gioco a distanza del D.Lgs. 41/2024. Un sito che pubblicizza bonus a utenti italiani viola il divieto anche se ha una concessione, mentre un sito che non fa pubblicità non diventa per questo autorizzato. Un operatore con licenza di Malta, Curaçao o Anjouan resta privo di concessione italiana, qualunque sia la sua comunicazione: prima di parlare di sito «legale», verifica il numero di concessione sull’elenco ADM.



