Garante privacy nel gioco online

Davide Lorusso
Ultimo aggiornamento 11 settembre 2026, 15:06
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Il Garante privacy è il Garante per la protezione dei dati personali, l’autorità indipendente che in Italia vigila sull’applicazione del GDPR e del Codice privacy, il D.Lgs. 196/2003. Istituito dalla legge 675/1996, è un collegio di quattro membri eletti dal Parlamento con mandato settennale non rinnovabile. Per chi gioca online è l’autorità a cui rivolgersi quando un operatore tratta male i dati del conto gioco.

Garante privacy

Dove il giocatore incontra il Garante privacy

Su un sito con concessione ADM il Garante compare soprattutto nell’informativa privacy, che deve ricordare il diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il tema diventa concreto al primo prelievo, quando l’operatore chiede i documenti per gli obblighi di identificazione e antiriciclaggio.

La richiesta in sé è un obbligo di legge: il Garante valuta come quei dati vengono trattati e conservati.

Il reclamo è disciplinato dall’art. 77 del GDPR e dagli artt. 142 e 143 del Codice privacy. Va sottoscritto dall’interessato o da un mandatario e deve indicare il titolare del trattamento e le norme che si presumono violate. Si invia via PEC a [email protected], per raccomandata oppure a mano in Piazza Venezia 11 a Roma, e nel testo indica se hai già esercitato i tuoi diritti presso l’operatore.

Garante privacy, ADM e AGCOM: chi decide cosa

L’errore più frequente è scambiare il Garante per l’autorità del gioco. Concessioni e Registro Unico degli Autoesclusi restano compito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre il divieto di pubblicità del decreto Dignità è fatto rispettare dall’AGCOM.

Il Garante interviene sui dati, non sulle vincite.

Un conto sospeso in attesa di verifica riguarda il contratto di gioco e, per i siti con concessione, l’ADM; il marketing senza consenso o una richiesta di accesso ignorata riguardano invece il Garante. Le sanzioni dell’art. 83 del GDPR arrivano a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore. Se l’operatore ha lo stabilimento principale in un altro Stato UE il caso può passare all’autorità capofila di quel paese, ma puoi comunque presentare il reclamo in Italia.

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