Come presentare un reclamo al Garante privacy
Questa guida spiega come si presenta un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali contro un operatore di gioco online, dalla richiesta preliminare al titolare fino all’invio dell’atto firmato. Si rivolge a chi ha un conto gioco e ha incontrato un problema preciso sui propri dati: documenti KYC trattenuti senza spiegazione, newsletter arrivate dopo la revoca del consenso, una richiesta di accesso ignorata o dati passati a terzi non indicati nell’informativa.
Abbiamo verificato modulistica, recapiti e termini sulle pagine ufficiali del Garante e sul testo del Codice privacy. Le controversie su vincite e prelievi seguono un’altra strada, che indichiamo nell’ultima sezione.

Quando il reclamo al Garante è lo strumento giusto
Il reclamo previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e dagli artt. da 140-bis a 143 del Codice privacy, il D.Lgs. 196/2003, serve a lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e a chiedere una verifica dell’Autorità. Non serve a recuperare un saldo bloccato né a contestare l’esito di una scommessa.
La distinzione conta più di quanto sembri.
Un casinò che congela un prelievo in attesa di documenti sta applicando, nella maggior parte dei casi, gli obblighi di adeguata verifica del D.Lgs. 231/2007, e il Garante non entra nel merito del pagamento. L’Autorità diventa invece competente se l’operatore chiede documenti sproporzionati rispetto allo scopo, li conserva senza indicare per quanto tempo, li usa per il marketing o ignora una richiesta di accesso. Rientrano nello stesso perimetro i contatti promozionali proseguiti dopo la revoca del consenso, che a quel punto restano senza la base giuridica su cui si reggevano.
Un limite va chiarito subito. L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 impone di conservare documenti e dati dell’adeguata verifica per dieci anni dalla cessazione del rapporto, quindi una richiesta di cancellazione totale dei documenti d’identità presentata subito dopo la chiusura del conto ha poche possibilità di essere accolta. Prima di scrivere, chiediti se il problema riguarda davvero il trattamento dei dati o il denaro sul conto.
Prima del reclamo: l'istanza al titolare
Il Garante indica come primo passo l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui accesso, rettifica, cancellazione e opposizione. L’istanza al titolare del trattamento non richiede formalità particolari: bastano una raccomandata o una email, e sul sito dell’Autorità è disponibile un modulo apposito.
Il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento. Il termine può essere prorogato di due mesi per la complessità o il numero delle richieste, ma la proroga va comunicata all’interessato entro il primo mese. Quando la risposta non arriva nei tempi, o arriva e non è soddisfacente, il reclamo diventa lo strumento naturale.
Per un casinò con concessione ADM il titolare è la società concessionaria indicata nell’informativa privacy, che di norma riporta anche il recapito del responsabile della protezione dei dati. Conviene scrivere a quell’indirizzo e non alla chat dell’assistenza, perché una conversazione in chat è difficile da allegare come prova di una richiesta formale.
Conserva la ricevuta di invio con la sua data, perché sarà il primo allegato del reclamo.
Reclamo o segnalazione: le differenze
Il Codice prevede due strade per rivolgersi all’Autorità, ed entrambe sono gratuite secondo quanto pubblica il Garante. Il confronto mette a fianco il reclamo dell’art. 77 del Regolamento e la segnalazione dell’art. 144 del Codice, sulla base delle schede ufficiali.
Reclamo (art. 77 GDPR) | Segnalazione (art. 144 Codice) |
|---|---|
| Atto circostanziato con i contenuti minimi del modello | Nessun vincolo di forma particolare |
| Firma digitale, autenticata o autografa con documento | Invio possibile anche con email ordinaria |
| Decisione entro nove mesi, dodici se motivato | Il Garante può valutarla, senza termine fissato |
| Interessato, oppure avvocato o associazione con procura | Chiunque abbia elementi utili sul trattamento |
Cosa deve contenere il reclamo
Il modello pubblicato dal Garante, scaricabile in formato.docx e.pdf, elenca gli elementi che il reclamo deve contenere, e la loro assenza rallenta l’esame. Per prima cosa va dichiarato che l’Italia è lo Stato in cui si risiede abitualmente, si lavora oppure dove si è verificata la presunta violazione.
Seguono gli estremi del titolare del trattamento e, se è noto, del responsabile. Nel caso di un casinò online il titolare è la società che gestisce il conto, con la ragione sociale e la sede riportate nell’informativa e nei termini e condizioni, non il marchio commerciale del sito.
La parte centrale è la descrizione dei fatti, il più possibile dettagliata e comprensiva delle richieste già rivolte al titolare. Il modello chiede poi di indicare le disposizioni del Regolamento e del Codice che si ritengono violate, di precisare se sono già stati esercitati i diritti degli artt. da 15 a 22 e di specificare le misure richieste all’Autorità. Tra queste il modulo prevede gli avvertimenti o ammonimenti al titolare, l’ingiunzione a soddisfare le richieste dell’interessato e la limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, fino al divieto.
Il modello ricorda che dichiarazioni o documenti falsi davanti al Garante ricadono nell’art. 168 del Codice.
Tra gli allegati utili ci sono la copia dell’istanza inviata con la ricevuta, l’eventuale risposta dell’operatore, le schermate delle comunicazioni contestate e l’informativa privacy nella versione in vigore al momento dei fatti. Numerali nell’elenco finale del modulo, così chi istruisce la pratica trova ogni prova al suo posto.
Presentare il reclamo in quattro passi
La procedura riprende le indicazioni pubblicate dal Garante sulla pagina del modello di reclamo. Ogni passo presuppone che l’istanza al titolare sia già stata inviata e che se ne possa dimostrare la data.
- Passo 1
Scaricare il modello dal sito del Garante
Il modello è pubblicato su garanteprivacy.it in formato.docx e.pdf. Usarlo evita di dimenticare gli elementi richiesti, come la dichiarazione sullo Stato di residenza e gli estremi identificativi del titolare del trattamento. - Passo 2
Compilare fatti, norme violate e richieste
Descrivere in ordine cronologico cosa è successo, indicare gli articoli del Regolamento e del Codice che si ritengono violati e precisare quali provvedimenti si chiedono, ad esempio un'ingiunzione a evadere la richiesta di accesso rimasta senza risposta. - Passo 3
Firmare nella forma ammessa dal Garante
Sono valide la firma digitale, la firma autenticata o la firma autografa. Con la firma autografa va allegata copia di un documento d'identità valido; se agisce un avvocato o un'associazione senza scopo di lucro serve anche la procura. - Passo 4
Inviare con PEC, raccomandata o consegna
La PEC va indirizzata a [email protected], che riceve solo messaggi da posta certificata. In alternativa si usa la raccomandata A/R o la consegna a mano in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, conservando la ricevuta.
Casinò con sede in un altro Paese UE
Capita che un operatore attivo in Italia faccia parte di un gruppo con lo stabilimento principale in un altro Stato membro. In questi casi l’art. 56 del Regolamento individua un’autorità capofila, quella dello stabilimento principale o unico del titolare, che diventa l’unico interlocutore dell’operatore per i trattamenti transfrontalieri.
Il reclamo si presenta comunque al Garante italiano.
L’Autorità che lo riceve agisce come autorità interessata e coopera con la capofila secondo la procedura dell’art. 60. Il paragrafo 2 dell’art. 56 consente però di trattare il caso a livello locale se l’oggetto riguarda soltanto uno stabilimento nello Stato dell’autorità adita, oppure se incide in modo sostanziale solo sugli interessati di quello Stato. Un trattamento legato a un conto aperto su un sito con concessione italiana può rientrare in questa ipotesi, ma la valutazione spetta alle autorità e non a chi presenta il reclamo.
La conseguenza pratica riguarda i tempi. Quando si attiva la cooperazione dell’art. 60, l’art. 143, comma 3, del Codice sospende il termine di decisione per tutta la durata della procedura, per cui un reclamo contro un gruppo con sede all’estero richiede in genere più pazienza. Se il titolare non ha alcuno stabilimento nell’Unione lo sportello unico non opera; nel reclamo indica comunque la ragione sociale e la sede che trovi nei termini del sito.
I termini del procedimento in sintesi
| Fase | Termine | Norma | Nota |
|---|---|---|---|
| Risposta del titolare all'istanza | 1 mese dal ricevimento | Art. 12 GDPR | Senza ingiustificato ritardo |
| Proroga della risposta | Fino a 2 mesi in più | Art. 12 GDPR | Da comunicare entro il primo mese |
| Informazione sullo stato del reclamo | Entro 3 mesi | Art. 143 Codice | Dalla presentazione del reclamo |
| Decisione del reclamo | 9 mesi, 12 se motivato | Art. 143 Codice | Sospeso durante la cooperazione art. 60 |
| Conservazione dati di adeguata verifica | 10 anni | Art. 31 D.Lgs. 231/2007 | Dalla cessazione del rapporto |
Dopo la decisione e le altre strade
Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e, se ne ricorrono i presupposti, un procedimento formale che può concludersi con i provvedimenti dell’art. 58 del Regolamento. Contro la decisione del Garante è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi degli artt. 143 e 152 del Codice e dell’art. 78 del Regolamento.
Lo stesso art. 78 apre la via del giudice anche quando l’autorità non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi sullo stato o sull’esito.
Il Garante non liquida somme e non ordina il pagamento di vincite. Per una controversia economica con un concessionario del gioco a distanza esiste il Portale Segnalazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, integrato nel Portale Unico ADM, a cui si accede con SPID o CIE indicando il conto di gioco e il concessionario. Il risarcimento del danno per un trattamento illecito, previsto dall’art. 82 del Regolamento, si chiede invece al giudice ordinario e non all’Autorità.
Le due strade possono convivere quando lo stesso episodio tocca sia i dati sia il denaro. Tieni separati i due fascicoli, perché ciascuna autorità valuta soltanto la parte di sua competenza.
Termini correlati
Domande frequenti sul reclamo al Garante privacy
Il reclamo al Garante privacy costa qualcosa?
No. Il Garante indica che la presentazione del reclamo è gratuita, come quella della segnalazione. Restano a carico del reclamante solo le spese di invio, ad esempio la raccomandata A/R, o il compenso di un avvocato se si sceglie di farsi assistere.
Posso inviare il reclamo con una email normale?
Per il reclamo il Garante indica PEC, raccomandata A/R o consegna a mano. L’indirizzo [email protected] accetta solo posta certificata, mentre l’email ordinaria [email protected] è indicata per le segnalazioni.
Devo scrivere prima al casinò?
Il modello chiede di indicare le richieste già rivolte al titolare e se sono stati esercitati i diritti degli artt. 15-22 del Regolamento. Scrivere prima all’operatore rende il reclamo più solido e documentabile.
Quanto tempo ha il casinò per rispondere alla mia istanza?
Un mese dal ricevimento, prorogabile di altri due mesi per la complessità o il numero delle richieste. In caso di proroga l’operatore deve comunicarla all’interessato entro il primo mese.
Entro quanto tempo decide il Garante?
L’art. 143 del Codice fissa nove mesi dalla presentazione, che diventano dodici in presenza di esigenze istruttorie motivate e comunicate. Entro tre mesi il Garante informa l’interessato sullo stato del procedimento.
Posso far cancellare i documenti KYC dopo la chiusura del conto?
Di regola non subito. L’art. 31 del D.Lgs. 231/2007 impone di conservare i dati di adeguata verifica per dieci anni dalla cessazione del rapporto. Resta contestabile un loro uso per finalità diverse, come il marketing.
Il Garante può farmi sbloccare un prelievo?
No, il Garante tutela i dati personali e non decide controversie economiche. Per un prelievo bloccato da un concessionario ADM la strada è il Portale Segnalazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con accesso tramite SPID o CIE.




Quello che controlliamo per primo è se il lettore ha già scritto al titolare, perché senza quella richiesta il reclamo perde forza. Quando sono in discussione documenti, consenso o accesso su un conto gioco indichiamo il reclamo, che obbliga l’Autorità a decidere entro un termine; la segnalazione resta adatta ai casi che toccano molti giocatori.