Divieto di gioco ai minori
Il divieto di gioco ai minori è la regola per cui nessun gioco pubblico con vincita in denaro può essere offerto a chi non ha compiuto 18 anni, fissata dall’art. 24, comma 20, del D.L. 98/2011. Vale per il punto vendita fisico e per il conto di gioco online. La responsabilità ricade su chi offre il gioco, che deve verificare l’età prima di consentire la puntata, e la sanzione colpisce lui, non il minore.

Dove si applica: sala fisica e conto online
Nella rete fisica l’art. 7, comma 8, del D.L. 158/2012, il decreto Balduzzi, vieta ai minori l’ingresso nelle aree di gioco delle sale bingo, nelle sale con VLT e nei negozi dedicati principalmente alle scommesse. Il titolare deve chiedere un documento, salvo che la maggiore età sia manifesta.
Online il controllo si sposta al momento dell’apertura del conto.
La Carta dei servizi ADM per il gioco a distanza vieta al concessionario di accettare richieste di apertura da minori di 18 anni, e la registrazione richiede di dichiarare età, identità e codice fiscale. Il termine per inviare il documento varia invece tra operatori: nei termini di William Hill il conto viene sospeso se il documento non arriva entro 30 giorni. Prima del primo deposito, controlla quale scadenza applica il sito.
Sanzioni e differenza con l'autoesclusione
L’art. 24, comma 21, del D.L. 98/2011 punisce chi consente il gioco a un minore con una sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Si aggiunge la chiusura dell’esercizio da 10 a 30 giorni, anche quando la multa viene pagata in misura ridotta.
Il termine viene spesso confuso con l’autoesclusione, che segue una logica opposta. Il divieto per i minori opera per legge e nessuno può rinunciarvi, mentre l’autoesclusione tramite il Registro Unico degli Autoesclusi è una scelta volontaria di un adulto.
La maggiore età è quindi una condizione di accesso, non una preferenza dell’utente.



