Elenco dei siti inibiti ADM
L’elenco dei siti inibiti è la lista pubblica con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) indica i domini che offrono o pubblicizzano gioco con vincite in denaro senza titolo italiano, e che i fornitori di connettività devono rendere irraggiungibili dall’Italia.
Nel gergo di settore la si chiama anche black list ADM. È un elenco di divieti e non di autorizzazioni: un sito che non vi compare non diventa per questo legale, perché la legalità si verifica sull’elenco dei concessionari.

Base normativa e contenuto dell'elenco
L’elenco nasce dall’articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che affidava all’amministrazione dei Monopoli il compito di stabilire come rimuovere l’offerta telematica di giochi, scommesse e concorsi pronostici priva di concessione, licenza o altro titolo abilitativo. Le modalità applicative sono state fissate con un decreto ministeriale del 29 maggio 2007.
Il quadro attuale poggia sull’articolo 102, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che consente ad ADM di ordinare a provider e gestori di reti telematiche la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi gioco in modo non conforme alle norme vigenti. La norma è in vigore e copre anche la pubblicità, diretta o indiretta. Nell’elenco finiscono quindi i domini che raccolgono gioco senza concessione e quelli che lo promuovono, mentre la stampa di settore segnala anche siti che distribuiscono software pensati per aggirare l’inibizione stessa.
L’elenco cresce per provvedimenti successivi, ciascuno dei quali integra il precedente con nuovi domini e talvolta ordina il ripristino della connessione per indirizzi che non devono più essere bloccati. Secondo la stampa di settore ha superato quota tredicimila indirizzi, una cifra che ADM non riassume in un dato ufficiale accanto alla lista.
Gli aggiornamenti arrivano a ondate, non a scadenze fisse.
Come il blocco raggiunge il giocatore
Il provvedimento di ADM non tocca il server del sito, che di norma si trova all’estero e continua a funzionare: agisce sull’instradamento, perché l’operatore italiano fa in modo che quel dominio, richiesto da una connessione italiana, non porti alla pagina di gioco. Chi digita l’indirizzo viene reindirizzato a una pagina istituzionale dell’Agenzia.
Per anni la destinazione del reindirizzamento è stata l’indirizzo IP 217.175.53.72. I provvedimenti più recenti indicano invece la pagina in HTTPS sito-inibito-giochi.adm.gov.it, e ADM ha prorogato il periodo di transizione durante il quale restano operative entrambe le modalità.
Il termine entro cui i provider devono eseguire il blocco è scritto in ciascun provvedimento: alcune guide parlano di dieci-quindici giorni, ma non esiste uno standard unico e il dato vincolante resta quello dell’atto.
Quando un lettore segnala che un dominio della lista si apre ancora, quello che controllo per primo è il resolver DNS in uso. L’ordine vincola l’operatore di rete italiano e non un servizio DNS scelto dall’utente; inoltre i provvedimenti colpiscono nomi di dominio, quindi non intercettano app, canali di messaggistica o indirizzi comunicati in privato. Il blocco riduce l’accesso ma non lo elimina, e i siti più strutturati cambiano dominio proprio per uscire dalla lista. Che una pagina si carichi non dice nulla sulla sua autorizzazione.
Siti inibiti ed elenco dei concessionari
L’errore più frequente è leggere l’elenco dei siti inibiti come una prova al contrario, per cui un dominio assente sarebbe automaticamente in regola. Non è così.
La legalità si verifica sull’elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, pubblicato da ADM nella sezione Giochi, dove per ogni concessione compaiono codice, società titolare e dominio autorizzato. Fonti di settore, quindi secondarie, richiamano l’articolo 6, comma 6, lettera g, del D.Lgs. 41/2024, che obbliga il concessionario a mostrare numero di concessione e marchio ADM sul sito e nelle app.
Un dominio con licenza di Malta, Curaçao o Anjouan può mancare da entrambi gli elenchi per mesi, semplicemente perché nessun provvedimento lo ha ancora incluso. Per chi gioca dall’Italia la licenza estera non sostituisce la concessione: l’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 vieta la partecipazione a giochi e scommesse gestiti senza concessione ADM, e su quei siti il conto gioco resta fuori dalle tutele previste dall’ordinamento italiano. Chiamare «legale» un operatore del genere, senza dire chi ha rilasciato la licenza e per quale mercato, confonde proprio la distinzione che questi due elenchi servono a tracciare.
Va tenuto distinto anche dal Registro Unico degli Autoesclusi, che elenca persone e non domini: lì si iscrive il giocatore che chiede di essere escluso dal gioco a distanza.
Prima di aprire un conto, cerca il dominio esatto nell’elenco dei concessionari, non in quello dei siti inibiti.



